Art. 35
In vigore dal 17 set 1990
1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate o accettate dalle autorità competenti di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regola e alle misure di identificazione adottate o accettate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.
2. Le constatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli Stati membri, la medesima forza probante delle constatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2726:oj#art-35