Art. 32
In vigore dal 17 set 1990
1. Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 può ottenere dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, e entro i limiti di cui al paragrafo 3, l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario esterno che effettua, indipendentemente dallo Stato membro di partenza e dagli Stati membri sul cui territorio si compiono tali operazioni.
2. L'esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 1 è concesso solamente a chi:
a) risiede nello Stato membro in cui viene concesso l'esonero dalla garanzia,
b) utilizza il regime di transito comunitario non saltuariamente,
c) ha una situazione finanziaria che gli consente di soddisfare gli impegni,
d) non ha commesso infrazioni gravi alla legislazione doganale e fiscale, e
e) si è impegnato, secondo un modello da determinare, a pagare, alla prima domanda scritta delle autorità competenti degli Stati membri, le somme richieste per le operazioni di transito comunitario da esso effettuate.
3. L'esonero dalla garanzia concesso a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle operazioni di transito comunitario per le merci:
a) il cui valore globale eccede un importo da determinare,
o
b) che presentano grossi rischi, tenuto conto del livello dei dazi e delle altre imposte cui sono soggette in uno o più Stati membri.
4. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia rilasciano all'interessato un certificato di esonero, in uno o più esemplari. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia, occorre far riferimento al predetto certificato nella corrispondente dichiarazione T1.
5. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia provvedono alla sua revoca:
a) in caso di grave irregolarità commessa dal beneficiario dell'esonero quale obbligato principale di un'operazione di transito comunitario;
b) quando non sia più soddisfatta una condizione cui al paragrafo 2;
c) quando l'interessato non abbia assolto l'impegno sottoscritto in applicazione del paragrafo 2, lettera e).
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