Art. 28

In vigore dal 17 set 1990
1. Ogni Stato membro può accettare che il garante di cui all' garantisca attraverso una dichiarazione con un solo atto e per un importo forfettario da determinare, il pagament dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto tra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore. La costituzione della garanzia prevista al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme ad un modello da determinare. 2. La garanzia forfettaria è costituita presso l'ufficio di garanzia.
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Art. 28 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo