Art. 24

In vigore dal 17 set 1990
1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi, diritti ed altri tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia, fatti salvi gli . La garanzia di cui al primo comma è valida in tutta la Comunità. 2. La garanzia può essere prestata globalmente, per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, la garanzia consiste in una cauzione in solido da parte di qualsiasi terza persona fisica o giuridica che deve: - avere la sua normale residenza o uno stabilimento nella Comunità e - fatte salve le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, essere autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è prestata la garanzia. Questa autorizzazione può essere subordinata fra l'altro alla condizione che il garante sia una persona le cui attività professionali principali o secondarie riguardino la fornitura di tali servizi.
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Art. 24 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo