Art. 21

In vigore dal 17 set 1990
1. In caso di rottura dei sigilli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di constatazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi sigilli. 2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezz di trasporto, si applicano le disposizioni dell'. 3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all', egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista al paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità. Articolo 22 1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all'ufficio di destinazione. 2. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare. 3. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione. 4. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.
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Art. 21 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo