Art. 13

In vigore dal 17 set 1990
1. L'ufficio di partenza accetta e registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione e prende le misure di indentificazione ritenute necessarie. 2. L'ufficio di partenza annota quindi il documento T1, conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2726:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo