Art. 13
In vigore dal 17 set 1990
1. L'ufficio di partenza accetta e registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione e prende le misure di indentificazione ritenute necessarie. 2. L'ufficio di partenza annota quindi il documento T1, conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2726:oj#art-13