Art. 14

In vigore dal 17 set 1990
1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante sigillatura. 2. La sigillatura è effettuata: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza; b) per collo, negli altri casi. 3. Sono suscettibili di essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto che: a) possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace, b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli, c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per la visita da parte delle autorità competenti. 4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari ne permette l'identificazione.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo