Art. 15

In vigore dal 17 set 1990
Il trasporto delle merci è effettuato in base agli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2726:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo