Art. 9

Art. 9

In vigore dal 17 set 1990
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie a cui le merci sono assoggettate, ciascuno Stato membro ha la facoltà di porre in atto procedure semplificate applicabili in talune circostanze, a beneficio di merci che non sono destinate a circolare nel territorio di un altro Stato membro. Tali procedure sono comunicate alla Commissione ed agli altri Stati membri. TITOLO V TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO Capitolo 1 Procedura
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2726:oj#art-9