Art. 7
In vigore dal 31 lug 1990
1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.
2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati entro il 28 febbraio i contratti relativi alle azioni prescelte.
Tuttavia, per le domande presentate nel 1990 i contratti sono stipulati anteriormente al 1o giugno 1991.
Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.
Storico versioni
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