Art. 7

Art. 7

In vigore dal 31 lug 1990
1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo. 2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati entro il 28 febbraio i contratti relativi alle azioni prescelte. Tuttavia, per le domande presentate nel 1990 i contratti sono stipulati anteriormente al 1o giugno 1991. Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2282:oj#art-7