Art. 8

Gli interessati presentano presso l'organismo competente le domande di pagamento secondo le seguenti condizioni:

In vigore dal 31 lug 1990
1. A decorrere dal quarto mese dalla firma del contratto, l'interessato può presentare una domanda di acconto, accompagnata dai documenti giustificativi. L'acconto può coprire il 50 % delle spese effettuate ammissibili, senza tuttavia superare il 50 % del contributo comunitario massimo per l'azione o per le azioni. Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione di importo equivalente maggiorato dal 10 %, costituita nei modi stabiliti nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2). 2. Qualora i contratti siano stati stipulati per un periodo pluriennale, un nuovo acconto è versato, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal giorno della ricorrenza annuale della stipulazione del contratto, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa costituzione, nei modi suindicati, di una cauzione equivalente all'importo del secondo acconto maggiorato del 10 %. 3. Il totale degli acconti versati non può tuttavia superare l'80 % del contributo massimo comunitario al costo di realizzazione delle azioni. 4. La domanda di saldo è presenta entro la fine del terzo mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni. La domanda è accompagnata: - dai documenti giustificativi, - da un quadro riepilogativo delle realizzazioni, - da un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della redazione del rapporto, e del loro possibile sfruttamento. 5. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione copia del quadro riepilogativo e del rapporto di valutazione menzionati nel paragrafo 4. La Commissione può presentare osservazioni entro 45 giorni. 6. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei dati contenuti nel quadro riepilogativo e nel rapporto di valutazione menzionati nel paragrafo 4, nonché all'accertamento che gli obblighi imposti nel contratto siano stati rispettati. 7. L'organismo competente effettua i pagamenti entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda. Può tuttavia differire il pagamento di un acconto, o del saldo, qualora fossero necessarie ulteriori verifiche. 8. Lo svincolo delle cauzioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 è subordinato al versamento del saldo del contributo per le azioni di cui trattasi.
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