Art. 10

In vigore dal 31 lug 1990
In caso di pagamento indebitamente effettuato, l'organismo competente procede al ricupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino all'effettivo ricupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di ricupero nel diritto nazionale.
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