Art. 9
In vigore dal 31 lug 1990
Gli organismi competenti adottano misure intese a verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i sub-contraenti:
- l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,
- l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal contratto.
Essi comunicano senza indugio alla Commissione ogni irregolarità accertata.
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