Art. 7

In vigore dal 3 nov 1989
Entro le 48 ore susseguenti la decisione adottata a norma dell', paragrafo 2, l'organismo competente di cui all' comunica mediante telecomunicazione scritta a tutti gli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica a ciascun aggiudicatario l'attribuzione della fornitura della partita o delle partite di cui trattasi.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1989/3328 | Portale Normativo