Art. 4
In vigore dal 3 nov 1989
Può partecipare alla gara di cui all', a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e sia stabilita nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che abbia la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o un centro di attività principale nella Comunità.
Storico versioni
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