Art. 4

In vigore dal 3 nov 1989
Può partecipare alla gara di cui all', a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e sia stabilita nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che abbia la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o un centro di attività principale nella Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:3328:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo