Art. 8
In vigore dal 3 nov 1989
L'organismo designato dallo Stato membro interessato accerta che i prodotti messi a disposizione dell'aggiudicatario siano conformi alle disposizioni della regolamentazione concernente i ritiri dal mercato. Esso accerta inoltre che i prodotti presi in consegna dall'aggiudicatario, ma non selezionati per la fornitura non siano commercializzati.
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