Art. 11

In vigore dal 3 nov 1989
1. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono: a) per la cauzione di gara prevista dall', paragrafo 3: - il mantenimento dell'offerta, - la costituzione di una cauzione di consegna; b) per la cauzione di consegna prevista dall': - la presa in consegna del prodotto da fornire secondo le modalità previste nel bando di gara, - la realizzazione della fornitura in conformità al presente regolamento e alle disposizioni del bando di gara. 2. La cauzione di gara è svincolata: - immediatamente, quando si decide di non dar seguito alla gara, - immediatamente, quando l'offerta non è stata accettata, - se l'offerta è stata accettata, dopo che è stato comprovato il rispetto delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, punto a). 3. La cauzione di consegna è svincolata su presentazione del certificato di presa in consegna, vistato dalle competenti autorità polacche, e del documento di controllo T5 o di un documento equivalente.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1989/3328 | Portale Normativo