Art. 10

In vigore dal 3 nov 1989
1. Prima della partenza dalla zona di spedizione o al più tardi al momento dell'usctia dallo Stato membro interessato, l'organismo designato da quest'ultimo accerta che i prodotti siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e del bando di gara. Tale conformità deve essere comprovata dal rilascio, all'aggiudicatario, di un certificato di conformità redatto secondo il modello contenuto nell'allegato II. Se detto certificato non viene rilasciato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o completare la fornitura. 2. Salvi i casi di forza maggiore, l'aggiudicatario sopporta tutti i rischi - in particolare di perdita e di deterioramento - inerenti alla fornitura del prodotto fino alla presa in consegna da parte delle competenti autorità polacche. A tal uopo egli sottoscrive adeguate assicurazioni. La presa in consegna è comprovata dal rilascio di un certificato redatto subito dopo il ricevimento della merce, su richiesta dell'aggiudicatario, dalle autorità polacche secondo il modello che figura all'allegato III. 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, la fornitura si considera effettuata, se almeno il 97 % dei quantitativi da fornire è preso in consegna dalle autorità polacche in conformità alle disposizioni del bando di gara. 4. Le spese di fornitura vengono pagate all'aggiudicatario dall'organismo autorizzato dallo Stato membro interessato, dietro presentazione del certificato di presa in consegna, per i quantitativi effettivamente consegnati indicati nel documento. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1676/85, a tale scopo, l'importo dell'offerta è convertito in moneta nazionale in base al tasso valevole l'ultimo giorno del termine fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1989/3328 | Portale Normativo