Art. 15

In vigore dal 3 nov 1989
1. Ai fini del pagamento della compensazione finanziaria di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri interessati tengono una contabilità distinta per i prodotti ritirati dal mercato e presi in consegna per la fornitura alla Polonia a norma del presente regolamento. 2. Ai fini della contabilizzazione presso il FEAOG, sezione garanzia, il valore contabile dei prodotti forniti alla Polonia è fissato: - per i limoni : a 132,5 ECU/t per l'Italia e la Grecia e a 77,0 ECU/t per la Spagna; - per le arance : a 149,8 ECU/t per l'Italia e la Grecia e a 134,8 ECU/t per la Spagna. La conversione in moneta nazionale dei suddetti valori si effettua in base al tasso di conversione agricolo vigente il 1° dicembre 1989.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1989/3328 | Portale Normativo