Art. 6
In vigore dal 3 nov 1989
1. Entro le 24 ore susseguenti lo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte, l'organismo di cui all' comunica alla Commissione mediante telescritto, secondo il modello indicato nell'allegato I, tutte le offerte che soddisfano le prescrizioni dell'.
2. In base alle offerte trasmesse a norma del paragrafo 1, può essere deciso, per una o più partite: - di non dare seguito alla gara, ovvero
- di fissare un importo massimo delle spese di fornitura per tonnellata, ovvero di eliminare le offerte che non sembrano corrispondere ai prezzi praticati normalmente sul mercato.
3. Qualora sia fissato un importo massimo per le spese di fornitura, la fornitura della partita o delle diverse partite di cui trattasi è assegnata all'offerente che ha presentato l'offerta con l'importo meno elevato.
4. Qualora più offerte rechino lo stesso importo, l'assegnazione della fornitura avviene per sorteggio.
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