Art. 2

In vigore dal 3 nov 1989
1. È indetta una gara particolare per determinare i costi della fornitura da ciascuno degli Stati membri menzionati nell', paragrafo 1, e per ciascuno dei due prodotti. 2. La fornitura comprende: - la presa in consegna di prodotti ritirati dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, in particolare per quanto riguarda la qualità; - la selezione dei prodotti che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 4; - la calibratura, il condizionamento in imballaggi di 25 kg netti al massimo e la marcatura secondo le modalità stabilite dall', paragrafo 2; - il trasporto fino alla presa in consegna da parte dell'organismo designato dalle autorità polacche, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 3. 3. Il trasporto dei prodotti di cui all', paragrafo 1 viene effettuato per via marittima o per via terrestre con trasporti isotermi. I prodotti sono consegnati dall'aggiudicatario: - nel caso del trasporto marittimo, nel porto polacco indicato dal bando di gara, franco banchina; - nel caso del trasporto per ferrovia, franco frontiera polacca, nel luogo indicato del bando di gara; - nel caso del trasporto su strada, nel luogo indicato dal bando di gara.
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