Art. 11
In vigore dal 3 nov 1989
1. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono: a) per la cauzione di gara prevista dall', paragrafo 3: - il mantenimento dell'offerta,
- la costituzione di una cauzione di consegna;
b) per la cauzione di consegna prevista dall': - la presa in consegna del prodotto da fornire secondo le modalità previste nel bando di gara,
- la realizzazione della fornitura in conformità al presente regolamento e alle disposizioni del bando di gara.
2. La cauzione di gara è svincolata: - immediatamente, quando si decide di non dar seguito alla gara,
- immediatamente, quando l'offerta non è stata accettata,
- se l'offerta è stata accettata, dopo che è stato comprovato il rispetto delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, punto a).
3. La cauzione di consegna è svincolata su presentazione del certificato di presa in consegna, vistato dalle competenti autorità polacche, e del documento di controllo T5 o di un documento equivalente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:3328:oj#art-11