Art. 6
In vigore dal 19 giu 1989
1. Il controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 3103/76 verte, in ogni unità amministrativa competente, su una percentuale delle domande presentate, rappresentativa delle diverse dimensioni delle aziende nonché della ripartizione geografica e topografica delle superfici in causa. Tutte le dichiarazioni che riguardano superfici superiori a 40 ha sono controllate mentre le altre domande da controllare vengono selezionate casualmente.
2. La percentuale globale delle domande da controllare non può in alcun caso essere inferiore al 15 % e deve essere aumentata se viene scoperto un numero significativo di dichiarazioni false o se la superficie totale dichiarata nell'unità amministrativa considerata supera del 15 % quella che risulta dalle statistiche ufficiali disponibili per la campagna precedente.
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