Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
L'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di frumento duro nella Comunità alle condizioni definite negli articoli seguenti. TITOLO I Condizioni e modalità di concessione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1738:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo