Art. 2

Per poter beneficiare dell'aiuto, il frumento duro deve:

In vigore dal 19 giu 1989
- presentare caratteristiche qualitative e tecnologiche comprovanti che la pasta ottenuta dalla sua traformazione presenta carattere non colloso alla cottura, ovvero - essere stato prodotto con sementi di determinate varietà per le quali gli Stati membri possano accertare l'esistenza delle stesse caratteristiche.
Storico versioni

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eli:reg:1989:1738:oj#art-2

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