Art. 2
Per poter beneficiare dell'aiuto, il frumento duro deve:
In vigore dal 19 giu 1989
- presentare caratteristiche qualitative e tecnologiche comprovanti che la pasta ottenuta dalla sua traformazione presenta carattere non colloso alla cottura, ovvero
- essere stato prodotto con sementi di determinate varietà per le quali gli Stati membri possano accertare l'esistenza delle stesse caratteristiche.
Storico versioni
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