Art. 7

In vigore dal 19 giu 1989
1. All'atto del controllo, tutte le superfici dichiarate in una domanda devono essere ispezionate e deve essere verficato che sono coltivate a frumento duro. 2. Le superfici sono inoltre misurate nel modo seguente: a) proprietà fondiaria compatta, misurazione sistematica; b) superfici frazionate, misurazione secondo la seguente formula: - da 2 a 5: obbligo di misurare la superficie più estesa e una di estensione media, - da 6 a 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e una di media estensione, - oltre 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e tre superfici di media estensione. Nel caso in cui alla lettera b), i risultati della misurazione sono estrapolati all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici. TITOLO III Disposizioni generali
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