Art. 10

In vigore dal 19 giu 1989
Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica l', paragrafo 2, salvo caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla data della verifica prevista.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1989/1738 | Portale Normativo