Art. 8

In vigore dal 19 giu 1989
1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di 1 ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata tramite il controllo, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata. 2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre, le superfici facenti parte dell'azienda del richiedente durante tale campagna sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1989/1738 | Portale Normativo