Art. 8
In vigore dal 19 giu 1989
1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di 1 ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata tramite il controllo, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.
2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre, le superfici facenti parte dell'azienda del richiedente durante tale campagna sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1738:oj#art-8