Art. 11

In vigore dal 19 giu 1989
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e in particolare quelle destinate ad evitare la presentazione di più domande per la medesima superficie. Dette misure sono comunicate alla Commissione. Articolo 12 Il regolamento (CEE) n. 2835/77 è abrogato.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1989/1738 | Portale Normativo