Art. 8
In vigore dal 12 giu 1989
Nei casi di cui all' del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità della Cina, la Commissione, conformemente alla procedura
di cui all' del presente regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con la Cina al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Storico versioni
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