Art. 6

In vigore dal 12 giu 1989
Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all' del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a limitazione quantitativa, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all' del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'allegato III.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo