Art. 10

In vigore dal 12 giu 1989
Quando un caso di divergenza di cui all' non può essere risolto conformemente all' del presente allegato, il comitato per la nomenclatura è invitato, nell'ambito delle rispettive competenze e a norma del regolamento che lo istituisce, a stabilire la classificazione definitiva delle merci interessate. PARTE II Sistema di duplice controllo
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Art. 10 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo