Art. 11

In vigore dal 12 giu 1989
1. Le autorità competenti della Cina rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato III, fino a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti. 2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione (1) di cui all'.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo