Art. 14
In vigore dal 12 giu 1989
1. Le autorità dello Stato membro indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio.
3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta dell'autorizzazione di importazione deve contenere:
a)
i nomi dell'importatore e dell'esportatore;
b)
il paese d'origine o, se diverso, il paese di esportazione o il paese d'acquisto;
c)
la descrizione del prodotto indicando:
- la denominazione commerciale;
- la descrizione delle merci secondo il codice della nomenclatura combinata (codice NC);
d)
la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato III del presente regolamento per i prodotti interessati;
e)
il valore, come riportato nella casella 12 della licenza di esportazione;
f)
eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
g)
la data e il numero della licenza d'esportazione;
h)
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
i)
la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione di importazione.
Storico versioni
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