Art. 17

In vigore dal 12 giu 1989
1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Cina per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Essi informano immediatamente le autorità della Cina nonché la Commissione; questa avvia immediatamente la procedura di consultazioni di cui all' del presente regolamento. 2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti per le esportazioni della Cina non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Tuttavia, in casi eccezionali, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in uno Stato membro dalle competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Cina. PARTE III Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati di origine disposizioni comuni
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Art. 17 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo