Art. 18

In vigore dal 12 giu 1989
1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello. Il formato dei documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m$ e senza pasta meccanica. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura «originale» mentre le altre debbono indicare l'indicazione «copie». Le competenti autorità nella Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione verso la Comunità, conformemente al presente regolamento. 2. Ciascun documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 3. Detto numero si compone dei seguenti elementi: - due lettere che identificano la Cina come segue: CN, - due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue: BL = Benelux DE = Germania DK = Danimarca EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia GB = Regno Unito IR = Irlanda IT = Italia PT = Portogallo - un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 9 per il 1989, - un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza nel paese esportatore, - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2135:oj#art-18-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo