Art. 3

In vigore dal 12 giu 1989
Le reimportazioni che esulano dal presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura di cui all' del regolamento, sempreché i prodotti interessati siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all' del presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo