Art. 3
In vigore dal 12 giu 1989
Le reimportazioni che esulano dal presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura di cui all' del regolamento, sempreché i prodotti interessati siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:2135:oj#art-3-47