Art. 4

In vigore dal 12 giu 1989
1. I trasferimenti tra categorie, l'utilizzazione anticipata o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all' del regolamento. 2. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono procedere a trasferimenti automatici, nei limiti seguenti: - trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % della quota della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento; - riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione; - utilizzazione anticipata di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione. 3. La parte dei limiti quantitativi non utilizzata in uno Stato membro può essere riassegnata ad un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui all' del regolamento. 4. Gli Stati membri che constatino un fabbisogno d'importazioni supplementari o che ritengano che la loro quota rischi di non essere totalmente utilizzata ne informano la Commissione. Essi possono chiedere che i limiti quantitativi specifici siano adattati secondo la procedura di cui all' del presente regolamento. 5. La Commissione informa la Cina delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo