Art. 12
In vigore dal 12 giu 1989
1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sull'aliquota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.
2. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
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