Art. 8

Art. 8

In vigore dal 12 giu 1989
Nei casi di cui all' del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità della Cina, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all' del presente regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con la Cina al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2135:oj#art-8-32