Art. 10

In vigore dal 28 apr 1989
1. Se lo Stato membro applica il sistema dei certificati di produzione previsto all', per ciascun ettaro o parte di ettaro per il quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto viene rilasciato al produttore un certificato che rappresenta la metà dell'importo dell'aiuto. 2. Qualora, anteriormente alla fine della campagna: a) il contratto di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 non sia stato stipulato o il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino, il certificato è conservato dal produttore; b) detto contratto sia stato stipulato, il certificato viene consegnato all'acquirente. La metà dell'aiuto è versata all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. Tale certificato deve essere presentato entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna. 3. Il certificato deve contenere almeno: - il cognome, il nome e l'indirizzo del produttore; - la superficie considerata; - l'importo dell'aiuto da versare; - il cognome, il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'aiuto; - la firma del produttore e del beneficiario dell'aiuto; - se il certificato è presentato dal produttore, l'indicazione che esso soddisfa una delle condizioni previste dall', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 619/71.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1989/1164 | Portale Normativo