Art. 13

In vigore dal 28 apr 1989
1. La Commissione adotta, in base al programma generale di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, un programma particolareggiato delle misure citate al paragrafo 1 dello stesso articolo che essa intende prendere. Tale programma può riguardare più campagne. 2. Per elaborare il programma particolareggiato, la Commissione: - consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa; - può consultare il comitato consultivo per il lino e la canapa. 3. Nell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione: - rende nota l'eventuale collaborazione con le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore del lino; - tiene conto delle azioni promozionali realizzate o progettate in tale settore.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1989/1164 | Portale Normativo