Art. 15
1. Per valutare le offerte presentate dagli interessati, la Commissione esamina:
In vigore dal 28 apr 1989
- la qualità e il costo delle offerte;
- in quale misura le offerte rispondano agli obiettivi delle diverse azioni progettate;
- la specializzazione o l'esperienza del contraente nel settore dell'azione progettata;
- le azioni già realizzate o ancora in corso nel settore di cui trattasi
Essa tiene conto altresì:
a) per le offerte riguardanti le azioni di cui all', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, delle garanzie professionali e finanziarie presentate dall'interessato;
b) per le offerte riguardanti le azioni di cui all', paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70:
- della notorietà scientifica dell'interessato;
- delle dimensioni potenziali del mercato per i prodotti in questione;
- del periodo presumibilmente necessario per il conseguimento dei risultati previsti.
2. La Commissione procede alla selezione delle offerte. A tal fine essa può consultare organismi o persone specializzati in materia, in particulare le organizzazioni professionali od interprofessionali del settore. La Commissione conclude i contratti e informa regolarmente il comitato di gestione per il lino e la canapa circa i contratti conclusi e lo svolgimento delle azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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