Art. 16
In vigore dal 28 apr 1989
Il pagamento del prezzo pattuito nel contratto viene effettuato della Commissione tramite versamenti scaglionati in base allo stato d'avanzamento dei lavori previsti.
Può essere richiesta la costituzione di una cauzione per garantire l'esecuzione del contratto.
La Commissione provvede al versamento del saldo e, se del caso, allo svincolo della cauzione soltanto dopo aver accertato la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. Articolo 17
1. Il regolamento (CEE) n. 771/74 è abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 771/74 o a determinati articoli di tale regolamento devono intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del presente regolamento.
Storico versioni
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