Art. 15 · 1. Per valutare le offerte presentate dagli interessati, la Commissione esamina:

Art. 15

1. Per valutare le offerte presentate dagli interessati, la Commissione esamina:

In vigore dal 28 apr 1989
- la qualità e il costo delle offerte; - in quale misura le offerte rispondano agli obiettivi delle diverse azioni progettate; - la specializzazione o l'esperienza del contraente nel settore dell'azione progettata; - le azioni già realizzate o ancora in corso nel settore di cui trattasi Essa tiene conto altresì: a) per le offerte riguardanti le azioni di cui all', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, delle garanzie professionali e finanziarie presentate dall'interessato; b) per le offerte riguardanti le azioni di cui all', paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70: - della notorietà scientifica dell'interessato; - delle dimensioni potenziali del mercato per i prodotti in questione; - del periodo presumibilmente necessario per il conseguimento dei risultati previsti. 2. La Commissione procede alla selezione delle offerte. A tal fine essa può consultare organismi o persone specializzati in materia, in particulare le organizzazioni professionali od interprofessionali del settore. La Commissione conclude i contratti e informa regolarmente il comitato di gestione per il lino e la canapa circa i contratti conclusi e lo svolgimento delle azioni.
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