Art. 13
In vigore dal 28 apr 1989
1. La Commissione adotta, in base al programma generale di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, un programma particolareggiato delle misure citate al paragrafo 1 dello stesso articolo che essa intende prendere. Tale programma può riguardare più campagne.
2. Per elaborare il programma particolareggiato, la Commissione:
- consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa;
- può consultare il comitato consultivo per il lino e la canapa.
3. Nell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione:
- rende nota l'eventuale collaborazione con le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore del lino;
- tiene conto delle azioni promozionali realizzate o progettate in tale settore.
Storico versioni
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