Art. 8

In vigore dal 28 apr 1989
1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuti entro il 30 novembre per il lino e il 31 dicembre per la canapa. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore, se la domanda di aiuti è presentata: - entro la fine del mese successivo a quello indicato al primo comma, è concesso il 66 % dell'aiuto previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1308/70; - entro la fine del secondo mese successivo indicato al comma precedente, è concesso il 33 % di tale aiuto. 2. La domanda di aiuti deve contenere almeno: - il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente; - la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are e il riferimento catastale di tali superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici. - il luogo di magazzinaggio del prodotto considerato o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente. 3. Se il produttore soddisfa le condizioni previste dall'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuti è corredata da una copia del contratto di coltura di cui allo stesso articolo, salvo nel caso in cui il contratto sia stato registrato dall'autorità competente. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto è superiore a quella indicata nella dichiarazione delle superfici di semina, si prende in considerazione la superficie di semina. 5. Se dal controllo previsto all' del regolamento (CEE) n. 619/71 emerge che la superficie per la quale è chiesto l'aiuto: a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata; b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie per la quale è richiesto l'aiuto e quella accertata, a meno che la differenza sia considerato giustificata dallo Stato membro; in quest'ultimo caso si prende in considerazione la superficie accertata; c) è superiore a quella accertata all'atto del controllo e se per il dichiarante le superfici indicate nelle dichiarazioni o domande sono state diminuite nel corso della stessa campagna o della campagna precedente a norma dell' o del paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la domanda di aiuti è respinta, a meno che la differenza sia considerata giustificata dalla Stato membro. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente paragrafo.
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